Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 13/07/1910 n. 466

Art. 34. Il pagamento delle indennità occorrenti per l'eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei comuni per effetto dell'articolo precedente resta a carico di questi.

Art. 35. I comuni avranno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo stato, ceduti loro a norma dell'art. 31, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione. L'alienazione, ottenuto il nulla osta del ministero dei lavori pubblici, dovrà es- sere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale, (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908 n. 269) ed alla stipulazione dei relativi contratti dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza. Avranno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio. Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica. Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 31, dovrà essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Art. 36. I comuni, prima di fare concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà o di aree occupate temporaneamente e ad essi consegnate, dovranno ottenere il nulla osta del genio civile nei riguardi dell'interesse dello stato.

Art. 37. Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico. In caso di divergenza fra comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.

Art. 38. Effettuata la cessione ai rispettivi comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli 31 e 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della giunta comunale

a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche

b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedi mento relativo alle concessioni stesse. Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonché tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto reale 18 aprile 1909 n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

CAPO II Piani regolatori - espropriazioni ed opere pubbliche

Art. 39. I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati contrarre mutui con la cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo. I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo stato contribuirà per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale. All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debita- mente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro. E' abrogato il termine di cinque anni, posto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

Art. 40. Contro i decreti reali che approvano i piani regolatori nei comuni di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame.

Art. 41. Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 sarà inscritta la somma di £. 450,000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente. Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le £. 450,000 annue. La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

Art. 42. La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovrà essere approvata anche dal ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità, dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del ministero dei lavori pubblici. La predetta disposizione potrà con decreto reale essere estesa ad altri comuni di cui al primo comma dell'art. 39.

Art. 43. Con i decreti reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, o con gli altri successivi potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate. tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano. I comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato, qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

Art. 44. Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di am pliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa. I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del comune.

Art. 45. Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto. trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovutegli a norma dell'articolo precedente. Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dal- l'abbandono. Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

Art. 46. Le indennità per le espropriazioni, nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 n. 12, eseguite dallo stato e dalle amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909 n. 264; nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1909 n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908 n. 445, saranno de terminate secondo le norme di cui al precedente

art. 44. Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trova vano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909 n. 217, l'art. 3 del R. Decreto 6 maggio 1909 n. 264, l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909 n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

Art. 47. Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennità loro offerta ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sarà fissata dai collegi arbitrali istituiti con decreto reale 25 novembre 1909 n. 756. Il magistrato presidente di ciascuno di tali collegi sarà nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge. La procedura innanzi al collegio arbitrale sarà quella determinata dal R. decreto 24 marzo 1910 n. 158.

Art. 48. Nei comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennità offerte e non accettate sarà inappellabilmente fatta da collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla deputazione provinciale, l'altro dall'e spropriante; il terzo membro sarà un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del collegio sarà assunta dal magistrato. La procedura sarà quella stabilita dal codice di procedura civile.

Art. 49. In aggiunta alle somme disponibili dei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889 n. 6280, e 13 marzo 1904 n. 102, 25 giugno 1906 n. 255 e alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908 è autorizzata

a) la spesa di £. 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla siste mazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato

b) la spesa di £. 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria. Gi enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo stato a termini della legge 2 aprile 1885,n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge. Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie. Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-911 fissato in £. 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avrà principio dall'esercizio 1912-1913, e sarà di £. 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno. Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge. Il termine di tre anni decorrerà dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.

 

Pagina 3/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional